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Semi di Libertà ONLUS

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Scopri i vantaggi per le imprese che operano in carcere

Associazione Semi di Libertà ONLUS

Sede Legale: Via Francesco D'Ovidio 20

00137 Roma

​C.F. 97735360584

Se vuoi maggiori info contattaci, noi possiamo metterti in contatto con l’Amministrazione Penitenziaria, ed aiutarti a sviluppare una progettualità da avviare all’interno delle strutture penitenziarie italiane, o all’esterno sfruttando i benefici offerti dal lavoro extramurario.

 

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Locali, attrezzature, costi di gestione

 

L’Amministrazione penitenziaria può cedere in comodato d’uso gratuito i locali (nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro) e le eventuali attrezzature esistenti, per realizzare attività di produzione o servizi, avviando nuove lavorazioni o integrando macchinari ed attrezzature esistenti, generando una serie di vantaggi competitivi: non solo il risparmio sui costi di affitto dei locali produttivi e/o di stoccaggio delle merci e sulla manutenzione straordinaria, ma anche sulle imposte locali (ICI, smaltimento rifiuti, etc.), l’azienda è tenuta solo al rimborso delle spese vive di energia (luce, gas, etc.) senza ulteriori oneri, ed i risparmi sui costi di sorveglianza ed assicurazione degli impianti produttivi.

C’è la possibilità di affiancare ai lavoratori detenuti personale esterno di formazione ed affiancamento (responsabili di cicli produttivi, qualità, etc.), osservando però il divieto di ingresso in Istituto per le persone con precedenti penali.

Pertanto le spese di investimento a carico dell’azienda per avviare un’attività produttiva possono essere davvero minime.

Il basso costo del lavoro intramurario può essere anche utilizzato per selezionare e formare personale da utilizzare successivamente in un’attività esterna.

 

 

Le agevolazioni normative

Notevoli sono i risparmi sul costo del lavoro, in particolare grazie agli oneri contributivi che sono abbattuti del 95% (e le agevolazioni proseguono nei 18 mesi successivi la scarcerazione).

In aggiunta è riconosciuto un credito d’imposta da un minimo di 300 euro ad un massimo di 520 euro mensili.

 

Scarica la guida sui bonus contributivi e fiscali: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2018/07/23/assumere-detenuto-bonus-contributivi-fiscali-imprese-cooperative#

 

I Limiti del lavoro in carcere:

 

-          L’esigenza di controlli sulle persone, mezzi, materiali e manufatti che entrano ed escono dall’Istituto;

-          Orari di lavoro da concordare con l’Istituto, possibili assenze a vario titolo dei detenuti (colloqui con familiari e difensori, udienze, visite mediche, etc.), possibili problemi connessi alla potenziale carenza di personale di polizia addetto alla sorveglianza ed al controllo dell’attività;

-          Possibile necessità di turnover in relazione alla durata della pena.

 

 

Istruzioni INPS per gli sgravi contributivi per l’assunzione di persone detenute

 

E’ stata pubblicata la circolare INPS n. 27 2019  con le istruzioni per la fruizione degli  sgravi contributivi per la  assunzione di persone detenute o internate a seguito delle modifiche introdotte in materia dal decreto 24 luglio 2014, n. 148. Si tratta , ricordiamo,  dei benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari , nonché delle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

Il ritardo nell’emissione delle istruzioni dipende dal fatto che le disposizioni, in quanto non in linea con le regole di instaurazione dei rapporti di lavoro, sorretti da forme di agevolazione contributiva ponevano criticità applicative che hanno richiesto un’attività di analisi, con la collaborazione del Ministero di Giustizia, 

Il decreto 24 luglio 2014, n. 148 al titolo II “Sgravi contributivi”, modifica la misura del beneficio contributivo introdotto dalla legge n. 193/2000 stabilendo, inoltre, così come previsto dalla delega contenuta nell’articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991, gli importi massimi fruibili annualmente.

In accordo con il Ministero della Giustizia – e analogamente a quanto previsto per il procedimento di accesso al credito d’imposta riconosciuto alle imprese a fronte delle medesime assunzioni – a decorrere dall’annualità 2019, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione contributiva, i datori di lavoro interessati dovranno presentare per ogni singolo anno un’istanza di ammissione al beneficio, sia per i rapporti di lavoro già in essere – anche se già autorizzati per gli anni precedenti – che per quelli che verranno instaurati; l’ammissione al beneficio, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La circolare illustra  nel dettaglio le modifiche contenute nel decreto interministeriale citato e le modalità di accesso al beneficio contributivo, secondo le linee guida condivise con il Ministero della Giustizia.

Si ricorda che  lo sgravio contributivo è ammesso nell’ipotesi di assunzione di:

detenuti e internati negli istituti penitenziari;

ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi REMS

condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 354/1975 e successive modificazioni.

Sono escluse le ipotesi di assunzione di condannati ammessi ad altre misure alternative alla detenzione – come ad esempio per chi si trova agli arresti domiciliari. Al riguardo, già nella risoluzione n. 144 del 30 giugno 2003 dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento al credito di imposta, viene citato il parere del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, secondo cui il riferimento contenuto nell’articolo 2 della legge n. 193/2000 all’impiego, all’interno degli istituti penitenziari, di detenuti e internati negli istituti penitenziari “è da ritenersi tassativa, è […] nel senso che la norma intende favorire le imprese che assumono coloro che stabilmente dimorano all’interno degli istituti penitenziari.

Pertanto, ai fini della concessione del credito d’imposta in questione, il regime di detenzione domiciliare, il cui luogo di detenzione non è l’istituto penitenziario, o quello di sorveglianza speciale, che non è un regime di detenzione, non possono essere considerate come forme analoghe alla reclusione all’interno di un istituto penitenziario.

Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che l’assunzione di soggetti sottoposti a tali regimi non permette all’azienda di beneficiare del credito d’imposta ai sensi della cd. legge Smuraglia”.

Analogamente, la stessa conclusione, per le medesime ragioni, deve valere per le agevolazioni contributive.

 

Lo sgravio contributivo spetta per :

 

- le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, 

- rapporti di apprendistato

- lavoro intermittente

- somministrazione di lavoro 

 

E’ escluso il  lavoro domestico.

 

La misura dell’agevolazione  è pari al 95 per cento dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore.

 

Tra le altre modifiche apportate dal decreto 148 2013 da segnalare che a  decorrere dall’entrata in vigore di tale disposizione di legge, ossia dal 20 agosto 2013:

lo sgravio contributivo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.

Nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, invece, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.

Il prolungamento della durata del beneficio trova applicazione solo in riferimento ai rapporti incentivati in cui le cessazioni dello stato detentivo siano intervenute a partire dal 20 agosto 2013.

 

La circolare fornisce anche le istruzioni per l’ammissione all’incentivo e  per le comunicazioni con il flusso UNIEMENS.

 

Scarica la circolare INPS n. 27 2019  con le istruzioni per la fruizione degli  sgravi contributivi: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2015-02-2019.htm

Indirizzo

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